[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=»1″ collapsible_all=»true»][vc_tta_section title=»Trascrizione di atti di stato civile » tab_id=»1461689047274-3a37ddbf-18af»][vc_column_text]TRASCRIZIONE ATTO DI MATRIMONIO
Per poter trascrivere un atto di matrimonio presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE, il connazionale deve presentarsi in Ambasciata con i seguenti documenti:
[/vc_column_text][vc_column_text]
TRASCRIZIONE ATTO DI NASCITA
Per poter trascrivere un atto di nascita presso il Comune italiano di residenza o di iscrizione AIRE, il/la connazionale deve presentarsi in Ambasciata con i seguenti documenti:
N.B.: Nel caso di richiesta di trascrizione della nascita di figlio/a nato/a fuori dal matrimonio, entrambi i genitori dovranno effettuare il riconoscimento davanti alle Autorità dominicane e presentare assieme all’atto di nascita anche l’atto di riconoscimento legalizzato, apostillato e tradotto in italiano.
TRASCRIZIONE DI ATTO DI MORTE
Per poter trascrivere un atto di morte presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE, si devono presentare in Ambasciata i seguenti documenti:
TRASCRIZIONE DI SENTENZA DI DIVORZIO
Per poter trascrivere una sentenza dominicana di divorzio presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE, il connazionale deve presentarsi in Ambasciata con i seguenti documenti:
In caso di Divorzio per Incompatibilità di carattere:
In caso di Divorzio per Mutuo Consenso:
N.B. Si prega di verificare i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, numero di passaporto), nell’ atto di stato civile o nel divorzio che si desidera trascrivere. Se presenta errori non verrá accettato da questo ufficio.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Iscrizione/ Aggiornamento/ Cancellazione» tab_id=»1461689047327-2e4cde27-5df4″][vc_column_text]ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
Se sei residente nella Repubblica Dominicana, devi registrarti nell’anagrafe consolare dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo e mantenere il tuo fascicolo aggiornato (comunicando, ad esempio, cambi di domicilio, di stato civile, trasferimenti o rimpatri etc); invieremo la tua richiesta al Comune in Italia per l’iscrizione o l’aggiornamento della tua posizione A.I.R.E. (anagrafe della popolazione italiana residente all’estero) o per comunicare il tuo rientro in Italia.
Come fare iscrizioni/aggiornamenti/trasferimenti/rimpatri?
Puoi presentare la richiesta di iscrizione/aggiornamento o la dichiarazione di trasferimento/rimpatrio per te e per i tuoi familiari conviventi di cittadinanza italiana personalmente o via posta/email
personalmente:
• Registrati, se non l’hai già fatto, sul sistema Prenota OnLine.
via posta/email:
• Scarica la richiesta di iscrizione/aggiornamento (scarica modulo) o la dichiarazione di trasferimento/rimpatrio (scarica modulo), compila tutti i campi e firma
• Allega copia di un documento d’identità ove appaia la tua firma e DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L’EFFETTIVO LUOGO DI RESIDENZA in Repubblica Dominicana.
• Inviaci la richiesta/dichiarazione firmata e gli allegati per posta (Ambasciata d’Italia in Santo Domingo Calle Manuel Rodriguez OBJIO, n 4 – Gazcue) o per email ([email protected]). Se scegli l’invio via email, metti nel campo “oggetto” la frase: ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO AIRE o TRASFERIMENTO/RIMPATRIO seguito dal tuo nome e cognome (Es. ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO AIRE – MARIO ROSSI).
Ricorda: indica il tuo ultimo Comune di residenza (se ti stai trasferendo dall’Italia) o il Consolato o l’Ambasciata di provenienza, se ti stai trasferendo da un altro Stato.
È appena nato un figlio all’estero
I figli minori nati all’estero dei cittadini italiani vanno iscritti all’AIRE contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita. Il nostro ufficio provvederà a preparare e trasmettere la richiesta di iscrizione all’AIRE insieme all’atto di nascita stesso. Visitare la pagina web dell’ufficio Stato Civile per istruzioni al riguardo.
Qualora gli atti di nascita venissero trascritti direttamente in Italia al Comune di residenza, i genitori sono comunque tenuti a richiedere l’iscrizione AIRE del figlio. E’ infatti obbligatorio dichiarare la residenza del nascituro anche al fine del rilascio del passaporto italiano.
Comunicaci la tua email
Al fine di semplificare le procedure ed offrire ai cittadini residenti all’estero servizi sempre più efficaci e tempestivi, si rinnova l’invito a tutti i connazionali provvisti di posta elettronica – residenti in Repubblica Dominicana – di comunicare all’Ambasciata il proprio indirizzo e-mail compilando il formulario online. In tal modo, sarà possibile fruire di tutti i servizi che si renderanno prossimamente disponibili online.
[/vc_column_text][vc_column_text]MAGGIORI INFORMAZIONI SULL’AIRE [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Per il Rilascio dei Passaporti » tab_id=»1461689363099-0fb0f69e-03d6″][vc_column_text]COME RICHIEDERE IL PASSAPORTO
DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PASSAPORTO
SI RACCOMANDANO I RICHIEDENTI IL PASSAPORTO DI PRENOTARE L’APPUNTAMENTO CON LARGO ANTICIPO (6 MESI PRIMA) RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA DEL PASSAPORTO.
A causa dell’enorme numero di richieste da parte dell’utenza, l’appuntamento potrebbe avere un tempo di attesa di almeno 10 settimane.
INFORMAZIONI GENERALI E AVVERTENZE
Il passaporto è un documento di viaggio e di identitá che viene rilasciato ai cittadini italiani (la cui cittadinanza sia stata pertanto giá riconosciuta e l’atto di nascita inviato in Italia per la trascrizione) regolarmente residenti nella circoscrizione consolare, iscritti nell’Anagrafe Consolare e con una situazione di stato civile aggiornata (ovvero che eventuali atti di matrimonio, nascita figli, ecc. siano già stati presentati all’Ufficio Consolare o già registrati in Italia – vedere stato civile).
Nota: Per le richieste presso questo Consolato Onorario, si prega di trasmettere via mail: [email protected] copia del passaporto per poter verificare la possibilita’ o meno del rilascio del nuovo passaporto.
Una volta realizzata la verifica, il connazionale verra’ contattato per presentarsi in Consolato con la documentazione richiesta.
DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PASSAPORTO
N.B.: LA SOMMA DA PAGARE CAMBIA TRIMESTRALMENTE. L’IMPORTO VIENE AGGIORNATO SUL SITO WEB.
IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IN CONTANTI DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO.
ATTO DI ASSENSO
Se si e’ genitori di figli minori, per richiedere il proprio passaporto e’ necessario l’assenso dell’altro genitore e cio’ a prescindere se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. Il motivo e’ ovviamente quello della tutela del minore.
L’atto di assenso è una dichiarazione personale che l’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria e, ove presente, anche l’affidatario può sottoscrivere presso l’Ufficio emittente, oppure inviare per posta, per via telematica (solo via PEC) unitamente ad una copia fotostatica del proprio documento di identità (ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 e 65, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Se l’altro genitore e’ un cittadino dell’Unione Europea ed e’ impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso, il richiedente del passaporto potra’ allegare una fotocopia del documento del genitore assente insieme all’atto di assenso firmato in originale.
La firma del dichiarante non cittadino dell’Unione Europea, è autenticata nei modi previsti dalla vigente normativa:
· da parte del funzionario dell’Ufficio Consolare che riceve la dichiarazione, previa identificazione del dichiarante;
· da parte di autorità straniera, notaio pubblico Rep. Dominicana con successiva apposizione dell’Apostille e traduzione in italiano;
· personalmente presso un qualsiasi Ufficio della Pubblica Amministrazione Italiana (abilitato ad autenticare firme);
È sempre necessario acquisire l’assenso degli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria, nonché dell’eventuale affidatario in occasione di rilascio del passaporto a minore;
Per il rilascio di passaporto ad un genitore di figlio minorenne occorre sempre l’assenso dell’altro esercente la responsabilità genitoriale. L’assenso è richiesto anche nell’ipotesi di genitori non uniti in matrimonio, conviventi o non conviventi, purché con prole
minore.
Si informa che per i cittadini NON appartenenti all’Unione Europea (come sopra meglio specificato) l’autentica della firma potra’ essere richiesta in Ambasciata dal lunedi al venerdi (giovedi e festivi esclusi) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 senza appuntamento.
Si ricorda che la percezione consolare per l’atto di assenso e’ di 1160 DOP, tariffa applicata fino a 31 dicembre 2018, da pagare in contanti direttamente allo sportello.
Presentare copia del documento di identita’, una fotocopia dello stesso, specificando la Questura competente per la trasmissione del documento.
INFORMAZIONI SUI PASSAPORTO PER MINORI
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale con validità temporale differenziata in base all’età: tre anni di validità per i minori da 0 a 3 anni; cinque anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.
Solo dal compimento dei 12 anni di età è necessario acquisire le impronte e la firma digitalizzata.
Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è valida e che, il minore può viaggiare all’estero solo con un documento di viaggio individuale. I passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono comunque validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza. Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, restano validi fino alla loro naturale data di scadenza.
Per il rilascio di Passaporti a minori di anni 18, E’ SEMPRE necessaria la presenza personale del minorenne per il quale si richiede il Passaporto.
N.B. Prima di intraprendere un viaggio, si suggerisce di contattare sempre le Rappresentanze Diplomatiche dei Paesi di destinazione, al fine di verificarne le formalità richieste per l’ingresso.
È APPENA NATO UN FIGLIO ALL’ESTERO
I figli minori nati all’estero dei cittadini italiani vanno iscritti all’AIRE contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto di nascita. Il nostro ufficio provvederà a preparare e trasmettere la richiesta di iscrizione all’AIRE insieme all’atto di nascita stesso. Visitare la pagina web dell’ufficio Stato Civile per le istruzioni al riguardo.
Qualora gli atti di nascita venissero trascritti direttamente in Italia al Comune di residenza, i genitori sono comunque tenuti a richiedere l’iscrizione AIRE del figlio. E’ infatti obbligatorio dichiarare la residenza del nascituro anche al fine del rilascio del passaporto italiano (consulta sezione AIRE).
COSA FARE IN CASO DI RIFIUTO DELL’ASSENSO
Ai sensi della Legge n. 1185/1967, art. 3 (aggiornata con le modifiche dell’art. 24 della Legge n. 3/2003), nel modulo di domanda di passaporto il cittadino italiano deve indicare obbligatoriamente l’esistenza di figli minori, siano essi conviventi o meno con il richiedente stesso. Per questi casi la Legge prevede un esplicito consenso dell’altro genitore, denominato «Atto di assenso». In caso di figli di genitori diversi dovrà essere presentato un atto di assenso per ciascuno dei figli. L’atto di assenso è valido per sei mesi dalla firma dello stesso.
In caso di decesso di uno dei genitori basta presentare una copia del certificato di morte.
La legge non consente deroghe all’atto di assenso, tranne in caso di decreto consolare (vedi sotto).
Decreto consolare
Se un genitore si rifiuta di firmare l’atto di assenso, il richiedente può avviare la procedura del decreto consolare, con la quale il Console competente territorialmente per la residenza del minore, in veste di Giudice Tutelare, autorizza eccezionalmente il rilascio del passaporto previa valutazione dei motivi del mancato assenso, delle condizioni sociali e psicologiche del minore, dell’attribuzione della potestà genitoriale e dell’affidamento, degli obblighi imposti ai genitori (es. eventuali obblighi alimentari), ecc.
Per avviare il procedimento l’interessato dovrà inviare, unitamente alla richiesta di passaporto:
– modulo di richiesta (redatto su modello allegato – formato Word in lingua italiana);
– copia della sentenza di divorzio o separazione o copia del provvedimento giudiziario concernente l’affidamento dei minori (sentenze apostillate e tradotte);
– copia della corrispondenza con avviso di ricevimento inviata al luogo dell’ultima residenza conosciuta dell’altro genitore per ottenere il suo assenso;
– documentazione attestante il pagamento degli alimenti eventualmente stabiliti con sentenza;
– ricevuta di pagamento della tariffa consolare di equivalenti 11€ in DOP (Tasso di cambio Trimestrale pubblicato).
L’autorità consolare, in fase istruttoria, potrà richiedere documentazione supplementare.
Se si verifica che effettivamente le ragioni del dissenso dell’altro genitore sono ingiustificate, il Console, in quanto Giudice Tutelare e con apposito decreto, può autorizzare il rilascio del passaporto.
Questa procedura è di natura eccezionale e giudiziaria, quindi può essere utilizzata solo in caso di assoluta impossibilità ad ottenere l’atto di assenso previsto dalla legge.
Le ragioni che possono essere addotte per negare l’assenso sono quelle legate al mancato rispetto degli obblighi alimentari e di mantenimento dei minori. In assenza dell’assenso dell’altro genitore, il responsabile dell’ufficio consolare – nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella sua circoscrizione consolare – dopo aver effettuato una serie di accertamenti, potrà valutare se autorizzare, con apposito Decreto Consolare, il rilascio del Passaporto al richiedente. A tal fine, il richiedente o il genitore consenziente dovrà presentare una lettera sottoscritta nella quale spieghi i motivi per i quali l’altro genitore, del quale dovrà fornire indirizzo completo ed eventuali numeri telefonici, rifiuta di firmare l’atto di assenso.
N.B. Prima di intraprendere un viaggio, si suggerisce di contattare sempre le Rappresentanze Diplomatiche dei Paesi di destinazione, al fine di verificarne le formalità richieste per l’ingresso.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I MINORI DI ANNI 14
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono viaggiare all’estero a condizione che siano accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n.1185 – vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, Ufficio consolare all’estero) – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.
I genitori o chi esercita la responsabilità tutoria di minori di età inferiore a 14 anni che viaggino non accompagnati da almeno uno di loro e che intendono concedere l’autorizzazione ad una persona fisica o ad una società di trasporto (es:compagnia aerea o di navigazione) devono sottoscrivere la dichiarazione di accompagnamento da presentare all’Ufficio consolare ai fini del rilascio dell’attestazione di accompagnamento o della stampa sul passaporto.
L’Ufficio Consolare (o la Questura se il minore si trova in Italia) provvederà poi a rilasciare l’attestazione di accompagnamento che l’accompagnatore presenterà in frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità oppure a stampare sul passaporto del minore la menzione. La scelta tra le due possibilità è dei richiedenti al momento dell’istanza, salvo diversa indicazione per giustificati motivi degli stessi Uffici competenti al rilascio del passaporto. In caso di contrasto tra le modalità scelte dalla pubblica autorità con quanto richiesto dal cittadino, risulta prevalente l’indicazione effettuata dall’autorità stessa.
Nel caso in cui il minore di anni 14 sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente la dichiarazione, redatta sulla base della richiesta presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria.
Si ricorda che prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto è necessario verificare che la stessa accetti che il minore di 14 anni viaggi a loro affidato.
Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura insieme alla dichiarazione di accompagno anche le fotocopie del documento dell’accompagnatore (documento che deve essere firmato per verificare la corrispondenza della firma), dei genitori e del minore.
Per i cittadini minori italiani sia nella dichiarazione di accompagno che nella menzione sul passaporto, vistate dagli organi competenti al rilascio del passaporto, è riportato il nome della persona o dell’Ente cui il minore viene affidato.
La validità della dichiarazione, sia essa cartacea o con la menzione sul passaporto, è circoscritta ad un viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) fuori dal Paese di residenza del minore di 14 anni, con destinazione determinata, tranne casi eccezionali che saranno valutati dall’ufficio che emette la dichiarazione.
In particolare:
• la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi (salva la possibilità per l’ufficio competente di accordare un periodo più ampio in caso di motivata richiesta (es. affidamento del minore a istituto di cura o di formazione);
• gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
• nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
• nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione.
• la validità della dichiarazione non può comunque oltrepassare la data di scadenza del passaporto del minore.
• nel caso di viaggi che prevedono l’attraversamento di diversi Stati, spetta agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria valutare – sulla base delle modalità del viaggio stesso – se indicare solo il Paese di destinazione finale o tutti i singoli Paesi visitati.
Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato. La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.
Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato. La dichiarazione va presentata agli uffici preposti al rilascio del passaporto nella cui circoscrizione risiede il richiedente.[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»EmergencyTravelDocument – ETD » tab_id=»1461689909353-3b0b736f-10b3″][vc_column_text]EMERGENCY TRAVEL DOCUMENT – ETD
In caso di furto o smarrimento del passaporto al connazionale residente in Italia o in altro Paese, in situazione di emergenza e per il quale non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, potrá essere rilasciato un documento di viaggio provvisorio (link al modulo Emergency Travel Document – ETD) valido solamente per il viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.
L’interessato, senza dover prendere appuntamento, dovrá presentarsi in ambasciata munito di:
• eventuale documento di riconoscimento (o copia);
• denuncia di furto o smarrimento del passaporto resa presso le locali Autorità di Polizia;
• 2 fotografie formato tessera (35×40 mm) NON digitali, a colori, su fondo bianco, espressione neutra e la bocca chiusa;
• fotocopia del titolo di viaggio per il rientro.
N.B. QUANDO IL PAESE DI RESIDENZA SIA AL DI FUORI DELL’UE SI CONSIGLIA DI VERIFICARE CON LA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICO-CONSOLARE COMPETENTE LA VALIDITA’ DELL’ETD AI FINI DELL’INGRESSO[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Cittadinanza» tab_id=»1461690048656-b3d77653-1e80″][vc_column_text]
Si comunica che è entrato in vigore il pagamento della tassa consolare di 300,00 Euro per la trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate, a qualsiasi titolo, da soggetti maggiori di anni 18 (da corrispondere in contanti ed in moneta locale direttamente presso lo sportello consolare). Restano escluse dal pagamento della tassa le richieste di riconoscimento presentate per i figli minorenni.
Per le istanze o dichiarazioni finalizzate all’elezione, acquisto, riacquisto o concessione della cittadinanza italiana resta in vigore il versamento del contributo di 200,00 Euro a favore del Ministero dell’Interno (domande di cittadinanza per matrimonio).
RICHIESTA DI CITTADINANZA PER FILIAZIONE
I cittadini italiani, al momento della nascita del proprio figlio, devono dirigersi presso l’Ambasciata, per trascrivere l’atto nel Comune di appartenenza o di origine in Italia (http://www.comuni.it/).
Per effettuare questa procedura il connazionale deve produrre i seguenti documenti:
Atto di nascita integrale (in-extensa) rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile competente (Oficialia de Estado Civil), si raccomanda di verificare che i dati inseriti nello stesso siano corretti (nome, cognome, data e luogo di nascita, numero di documento di identità);
N.B.: Qualora venga richiesta la trascrizione dell’atto di nascita di un figlio naturale (nato fuori dal matrimonio) i genitori dovranno inoltre effettuare il riconoscimento davanti al funzionario preposto.
RICHIESTA DI CITTADINANZA PER MATRIMONIO CON CITTADINO/A ITALIANO/A
l coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
I soggetti residenti nella Repubblica Dominicana devono presentare la domanda di acquisto della cittadinanza italiana per via telematica secondo la procedura stabilita dal competente Ministero dell’Interno.
Il richiedente deve registrarsi sul portale dedicato, denominato ALI, al seguente url https://cittadinanza.dlci.interno.it e, effettuato il login, avrà accesso alla procedura telematica per la presentazione della domanda di cittadinanza.
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza:
Il richiedente cittadino dominicano può essere esonerato dalla presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio, del certificato di stato di famiglia e del certificato di cittadinanza italiana del coniuge, solo qualora tali atti siano già in possesso della Rappresentanza diplomatico consolare.
Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dall’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.
E’ facoltà del Ministero dell’Interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti
N.B.: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E’ SOGGETTA AL PAGAMENTO DELLE RELATIVE PERCEZIONI CONSOLARI PER LE LEGALIZZAZIONI O CERTIFICAZIONI DI CONFORMITA’ DELLE TRADUZIONI.
RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER DISCENDENZA
Le richieste per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dovranno essere presentate alla Cancelleria Consolare di questa Ambasciata previo appuntamento da prendere tramite il sistema Prenota on Line e la successiva presentazione del modulo di “Istanza di riconoscimento della Cittadinanza Italiana” e il pagamento della prevista tassa consolare. Si fa presente che, trattandosi di contributo dovuto per la trattazione della pratica, esso dovrà essere pagato obbligatoriamente al momento della presentazione della domanda anche se la documentazione ad essa allegata fosse incompleta ed a prescindere dall’esito dall’accertamento.
Suddette richieste dovranno essere giustificate da un diagramma genealogico, debitamente giustificato da documentazione ufficiale da cui risulti che il richiedente abbia diritto al riconoscimento in via amministrativa della cittadinanza italiana.
Documenti del capostipite (ascendente nato in Italia) da allegare alla domanda:
• Atto di nascita, in originale e contenente le indicazioni di paternità e maternità (Nel caso in cui non si disponga dell’atto di nascita italiano, questo deve essere richiesto direttamente al Comune italiano competente);
• Atto di matrimonio;
• Atto di morte (se deceduto) o documento di identità valido;
• Certificato da richiedere alla «Secreteria de Estado de Interior e Policia» che attesta se (e quando) il capostipite italiano ha acquistato la cittadinanza domincana.
Qualora il certificato risultasse positivo, dovrá riportare la data di “giuramento” o almeno la data di “concessione della carta di cittadinanza”.
In mancanza dei succitati dati sará indispensabile acquisire la “sentenza di naturalizzazione” , senza la quale, su indicazione del Ministero dell’Interno, non sará possibile dar corso al procedimento di riconoscimento della cittadinanza.
Le richieste saranno registrate in ordine cronologico, in attesa di essere esaminate, nei termini previsti dalla normativa vigente (730 giorni – DPCM n. 33 del 17.01.2014) ed in compatibilità con gli altri impegni di lavoro.
Qualora dall’esame preliminare risultassero incongruenze, irregolarita’, inesattezze o carenze nella documentazione presentata, questa Ambasciata la restituira’, salvo la possibilita’ di ripresentare una NUOVA richiesta.
Per la normativa consultare la pagina web relativa alla Cittadinanza del sito del Ministero degli Esteri Italiano.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Per richiedere una Dichiarazione di Valore» tab_id=»1461690562226-90fc64fc-d0b6″][vc_column_text]Per richiedere una Dichiarazione di Valore del Titolo di Studio
Le «dichiarazioni di valore» rilasciate dalle Autorità Diplomatiche o Consolari certificano il valore di un titolo studio accademico ufficiale ottenuto nella circoscrizione di competenza. La “Dichiarazione di Valore” è un documento scritto in lingua italiana che indica il valore di un titolo di studio conseguito da una determinata persona in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. E’ un atto di natura esclusivamente informativa e quindi non conferisce di per sé alcuna forma di riconoscimento scolastico, accademico o professionale, che spetta esclusivamente alle competenti autorità italiane in Italia.
La dichiarazione di valore può essere richiesta dalle Autorità italiane per diversi motivi:
Per conoscere quali sono i documenti necessari per iscriversi alle Università italiane, oltre alla dichiarazione di valore, si devono contattare le Segreterie delle Facoltà prescelte: www.istruzione.it
Le dichiarazioni di valore possono essere richieste presentando i documenti necessari, allo sportello della sezione consolare dell’Ambasciata.
[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=»Patenti di Guida» tab_id=»1461690562226-90fc64fc-d0b7″][vc_column_text]Patenti di Guida
Conferma di validità della patente di guida (rinnovo per scadenza) in Paesi extra UE
Ai sensi della normativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata la conferma della validità della loro patente italiana purché scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).
I cittadini interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l’accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.
Una volta ristabilita la residenza in Italia, il cittadino dovrà confermare nuovamente la patente di guida presso l’Ufficio Centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per il luogo di residenza.
Per ottenere il rinnovo della patente di guida italiana, il cittadino deve presentarsi in Ambasciata il giorno dell’appuntamento con la seguente documentazione:
Indicazioni su rilascio informazioni e attestati relativi ai dati della patente di guida italiana
Si verifica di frequente che, nei casi di conversione della patente italiana in patenti di guida estere, le autorità locali richiedano ai titolari di predette patenti informazioni o attestati in merito. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Italiano ha evidenziato alcuni dettagli pratici relativamente ad entrambi i tipi di richieste.
Emissione di attestati
Nel caso in cui lo Stato estero chieda all’utente di fornire un attestato contenente i dati della patente di guida italiana di cui e’ titolare, il predetto Ministero ha segnalato che le Rappresentanze diplomatico-consolari non possono procedere a rilasciare alcuna attestazione, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l’Autorita’ centrale italiana o gli uffici della Motorizzazione Civile.
Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato, dovra’ presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato (eventualmente, se impossibilitato a recarsi in Italia di persona, rivolgendosi ad una agenzia di pratiche auto oppure a persona di propria fiducia), apposita istanza presso i predetti Uffici corredata della documentazione attestante il versamento dell’imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.
Poiché tale attività di certificazione non è legata né al luogo di residenza del richiedente, né all’ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, gli utenti interessati potranno rivolgersi indifferentemente a qualsiasi ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale.
Furto o smarrimento della patente di guida
Il connazionale deve recarsi immediatamente presso un Ufficio della Polizia Nazionale e denunciare l’accaduto, richiedendo una copia della stessa. La predetta documentazione gli servirà poi in Italia per richiedere il rilascio di una nuova patente di guida.
N.B. L’Ambasciata NON può rilasciare una nuova patente ne’ accettare denunce di smarrimento
PATENTI NAUTICHE
Si informa che le Rappresentanze italiane all’estero (Ambasciate e Consolati) non possono rinnovare le patenti nautiche per le quali è necessario rivolgersi esclusivamente alle Capitanerie di porto italiane.
ULTERIORI INFORMAZIONI SULLE PATENTI DI GUIDA
Link al sito del Ministero degli Affari Esteri
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]